Cronaca

La vicenda, risalente al 2014, riguarda il caso di un cittadino di un comune della provincia nissena, il quale a causa della perdita del controllo del proprio veicolo, fuoriusciva dalla carreggiata precipitando per oltre mt 3 e interrompendo la propria marcia in fondo ad una scarpata. A causa delle lesioni riportate in seguito all’incidente, il conducente dell’auto perdeva la vita.

La moglie e i figli, assistiti dagli avvocati Luigi Randazzo e Antonio Garozzo dello Studio Gierrelex, del Foro di Catania,  al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non, biologici, esistenziali morali, patiti iure proprio e iure hereditatis, hanno adito in giudizio il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, ex Provincia, ritenuto responsabile per la mancata installazione dei guard-rail richiesti per legge in virtù delle specifiche tecniche del tratto in questione, in violazione così dell’art. 14 del d.lgs. 285/92, del D.M. 223/92 e del successivo D.M. n. 2367 del 21/06/2004.

In ogni caso, gli attori invocavano una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. in virtù del rapporto di custodia tra il Libero Consorzio e il tratto stradale in questione. La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada (ai sensi dell’art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, <<barriera stradale di sicurezza>>), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni” (Cass. n. 3651/2006).

Il Libero Consorzio si è costituito contestando integralmente ogni ipotesi di responsabilità.

Previa ampia e complessa istruzione probatoria, il Tribunale di Caltanissetta, dopo aver operato una puntuale rassegna delle ipotesi e dei profili di responsabilità della P.A., con sentenza del 18/05/2018, ha confermato la responsabilità del Consorzio ex art. 2051 c.c..

In particolare, l’orientamento condiviso dal Tribunale di Caltanissetta individua la responsabilità della P.A. allorché il bene demaniale sottoposto ad uso generale e diretto da parte di terzi sia tale, per caratteristiche ed estensione, da consentire alla Pubblica Amministrazione un controllo effettivo, in modo da poter in concreto prevenire la determinazione di fonti di pericolo per l’incolumità altrui (cfr. Corte Suprema di Cassazione n°15383/2006).

Per quanto concerne la presente vicenda il potere di controllo dell’Ente pubblico proprietario o gestore della strada sulla quale è avvenuto l’incidente non può che confermarsi, trattandosi di situazioni di pericolo “immanentemente connesso” alla struttura o alle pertinenze della strada ( ad es. irregolarità del manto stradale, segnaletica insidiosa, mancanza di guardrail), differenti da quelli in cui tali circostanze sono provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa ( ad es. perdita di oggetti da parte dei veicoli in transito o perdita di sostanze oleose). E’ stata ritenuta, pertanto, sulla scorta anche delle risultanze istruttorie, provata la responsabilità dell’Ente convenuto, essendogli il fatto imputabile per omessa manutenzione del bene affidato alla sua custodia, dal momento che, qualora il guard rail fosse stato debitamente collocato sul bordo della strada nella quale si è verificato il sinistro, esso avrebbe potuto ragionevolmente assorbire l’urto del veicolo.

Quanto alla quantificazione del danno, il Libero Consorzio è stato quindi condannato a risarcire gli eredi sia del danno da lucro cessante per mancato reddito, essendo stata provata la stabile contribuzione della vittima nei confronti del nucleo familiare; sia del c.d. danno non patrimoniale da definitiva perdita del rapporto parentale, liquidato secondo le Tabelle di Milano con devalutazione alla data dell’evento e rivalutazione anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Relativamente a tale ultima voce di danno, il Tribunale ha avuto modo di precisare che esso non può considerarsi in re ipsa, ma vada sempre allegato e provato e che la prova possa essere fornita anche per presunzioni desumibili dallo stretto vincolo familiare, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.

E’ stato, altresì riconosciuto, il diritto agli interessi legali sulle somme liquidate e la condanna alle spese legali.

Avv. Luigi Randazzo

L’avv. Luigi Randazzo nell’esprimere la propria soddisfazione rileva che “sebbene le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongano al gestore l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, l’ente gestore non può ritenersi esente da responsabilità in presenza di tratti stradali che presentino un oggettiva e intrinseca pericolosità” – prosegue l’avv. Randazzo – “ Questa pronuncia conferma l’importante principio secondo cui gli obblighi di custodia del gestore della strada non possono ritenersi limitati alla sola carreggiata, ma si estendono anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sicchè può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione.”

Nei giorni scorsi il Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta ha proposto appello.

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