Il testo della Legge 34/2026, il cosiddetto Ddl PMI entrato in vigore il 7 aprile, definisce all’art. 18 il proprio ambito di applicazione in modo netto: ristorazione e turismo. I servizi professionali sono completamente esclusi. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, ecc. ecc.: nessuna tutela, nessuna menzione.
Le ragioni politiche di questa scelta sono comprensibili. Federalberghi e Confcommercio hanno lavorato per anni per ottenere strumenti di tutela contro le recensioni false, e li hanno ottenuti. Rimane però aperta una lacuna significativa: il mondo delle professioni intellettuali resta senza alcuna protezione normativa specifica.
La reputazione professionale non è un elemento accessorio del business: è la condizione stessa dell’esercizio professionale. Un avvocato del lavoro, un commercialista, un consulente del lavoro senza credibilità riconosciuta non ha futuro professionale. Eppure la legge non li considera.
I professionisti: i più esposti, i meno tutelati
Il paradosso è evidente: i professionisti sono tra i soggetti più vulnerabili alle recensioni false o ingiuste, eppure sono rimasti fuori dal perimetro normativo. Un ristorante regge cinquanta negativi su duecento. Un avvocato con cinque recensioni negative su dieci può avere la carriera seriamente compromessa.
Il web ha trasformato le regole del mercato professionale. Il passaparola tradizionale funziona ancora, soprattutto nei contesti territoriali. Ma chi cerca un professionista online parte da una query su Google e trova stelle e commenti che diventano l’unico strumento di valutazione preliminare disponibile.
Portali senza contraddittorio: il professionista senza voce
Si moltiplicano portali specializzati nell’incontro tra domanda e offerta professionale, ciascuno con regole proprie spesso opache. In molti di questi il professionista non può rispondere pubblicamente a una recensione negativa. Nessun contraddittorio: il commento resta visibile a tutti, senza possibilità di replica.
A volte in tali portali, e chi li utilizza lo sa, il professionista non conosce l’identità del recensore: nessun nome, nessun contatto, nessuna possibilità di verificare se si tratti davvero di un cliente. Dati che dopo l’assegnazione del lavoro spariscono. Può essere un concorrente sleale, un rancore personale, persino uno sbaglio di profilo.
La recensione come leva di pressione sul professionista
Il rapporto di potere tra professionista e cliente si sta progressivamente spostando. La recensione pubblica viene talvolta usata come leva: non si può correre il rischio di valutazioni negative e per tale motivo si è disposti a concedere sconti o rinunciare al pagamento di parcelle. Un fenomeno in crescita, senza che il professionista disponga di strumenti adeguati di tutela.
Esiste poi un problema strutturale specifico delle professioni intellettuali: la recensione riguarda frequentemente l’esito della prestazione, non la sua qualità. Un avvocato che gestisce impeccabilmente una causa persa viene demolito online. Il medico che formula una diagnosi corretta ma dolorosa riceve una stella. Né la legge né le piattaforme operano distinzioni.
Cosa servirebbe: tre proposte concrete
La prima proposta è il diritto di replica pubblica sulla stessa piattaforma e con la stessa visibilità della recensione contestata. È il minimo del contraddittorio, un principio fondamentale che non dovrebbe fermarsi alla porta delle piattaforme digitali.
La seconda è l’identità verificabile del recensore: non la pubblicazione del nome, ma la possibilità per il professionista danneggiato di ottenere, attraverso canali appropriati, le informazioni necessarie per valutare un’azione legale.
La terza è un sistema sanzionatorio specifico per chi usa la recensione come strumento di ritorsione o pressione economica su prestazioni già rese. Una fattispecie oggi difficile da perseguire, che meriterebbe un riconoscimento normativo esplicito.
Conclusione: metà cammino non basta
La Legge 34/2026 rappresenta un passo avanti: è la prima norma italiana organica sulle false recensioni. Ma il suo ambito di applicazione è parziale. L’altra metà del cammino — quella che riguarda i professionisti — deve ancora essere percorsa, con la stessa attenzione e la stessa urgenza riservata a ristoratori e albergatori.





















