In relazione alla pubblicazione del D.M. 506/2018 dello scorso 20 giugno che dispone le operazioni di scioglimento delle riserve e l'aggiornamento delle GAE, lo Studio Legale Gierrelex, per il tramite dell’avv. Luigi Randazzo, ha aperto le adesioni ai ricorsi giurisdizionali innanzi al TAR Lazio al fine di permettere il riconoscimento del diritto all’inserimento in GAE per diverse categorie di docenti. Il decreto ministeriale pubblicato il 20 giugno prevede gli adempimenti per lo scioglimento delle riserve e l'aggiornamento per coloro che: • sono già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo abilitante; • sono inclusi negli elenchi del sostegno che, pur presenti nelle GAE, hanno conseguito il titolo di specializzazione; • hanno acquisito i requisiti per beneficiare della riserva dei posti. A nostro avviso, in primis, il provvedimento è fortemente lesivo in quanto non contemplerebbe la possibilità di aggiornamento per tutti coloro che, presenti nelle GAE, sono stati ingiustamente depennati per non aver provveduto all’aggiornamento. [caption id="attachment_60153" align="alignleft" width="225"]
Avv. Luigi Randazzo[/caption] La mancata possibilità di reinserimento è dunque illegittima perché in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 che prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. Sul punto, il Consiglio di Stato ha ribadito che i docenti depennati hanno diritto al reinserimento in Gae, sancendo l’annullamento con efficacia erga omnes del DM 235/2014 e dei successivi decreti di aggiornamento annuale. Più in generale, ad avviso dell’avv. Randazzo: < Possono aderire ai ricorsi: Possono aderire al ricorso anche coloro che non sono mai stati presenti in alcuna graduatoria, nonché coloro hanno già aderito a un precedente ricorso al TAR Lazio per l'inserimento in GaE. E ancora, lo Studio Gierrelex, sull'onda delle pronunce positive già ottenute dalla Giustizia Amministrativa, cui hanno fatto seguito diverse pronunce del Giudice del Lavoro di analogo contenuto, annuncia una nuova azione tesa ad impugnare il ddg 1069/2018, diretto a disciplinare l’integrazione delle graduatorie d’istituto del personale docente 2017/2020 mediante la seconda finestra temporale, contestando l’illegittimo perpetrarsi di condotte pregiudizievoli per i docenti ITP, i quali continuano a vedersi preclusa la possibilità di accedere naturalmente alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. Il TAR Lazio ha chiarito come: “il possesso di diploma ITP – purché rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, essendo indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di ‘titolo abilitativo all’insegnamento’, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore”. Possono aderire al ricorso anche coloro che non sono mai stati presenti in alcuna graduatoria, nonché coloro hanno già aderito a un precedente ricorso al TAR Lazio per l'inserimento in GaE. Termine entro cui è possibile aderire ai predetti ricorsi è il 2 AGOSTO 2018 E’ possibile scrivere a info@gierrelex.it per qualsiasi chiarimento.





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